iscrizioni “fuori sede”

  • criteri per ordinare le domande fuori dal comune di residenza

Per attenersi a criteri di imparzialità ed equità, il Consiglio di Istituto stabilisce regole che sovrintendono alla formazione delle classi. Tali norme sono da intendersi come flessibili, nel senso che possono essere modificate, con l’approvazione degli interessati, quando il contesto non permette la loro applicazione assoluta. Ciascun richiedente ha la possibilità di esprimere l’indirizzo e la sezione per la quale intende presentare domanda di iscrizione. Se le preferenze non vengono chiaramente espresse, si procederà d’ufficio. Tuttavia, il Dirigente Scolastico, a cui la legge demanda la responsabilità di procedere all’operazione della formazione delle classi, nella misura che non perturbino l’assetto organizzativo e logistico delle singole sezioni, accetterà domande di iscrizione – debitamente motivate e documentate – alla classe prima in una sezione diversa da quella di residenza anagrafica se si verificano i seguenti presupposti:
1.    Disponibilità di organico
2.    Disponibilità di posti rispetto alle strutture (locali)
3.    Disponibilità di posti rispetto ai servizi di supporto organizzativo offerti dai Comuni (art. 139 del DLgs n.°112/98).
Condizioni di priorità:
1.    Alunni portatori di handicap
2.    Alunni orfani e/o con genitori separati
3.    Vicinanza della scuola alla sede di lavoro di almeno un genitore
4.    Vicinanza della scuola alla residenza anagrafica dei nonni.
5.    Alunni di età maggiore (gg/mm/aa)

Relativamente alla concessione del nullaosta per il trasferimento da una sede associata ad un’altra, o ad altra istituzione scolastica, restano valide la delibera del Collegio dei Docenti del 29/06/2007 e la norma 1.2.0 del “Regolamento d’Istituto”, dunque è possibile concederlo unicamente per cambiamento di residenza o per motivi gravi dichiarati e comprovati, tassativamente a discrezione del Dirigente Scolastico.