incarichi esperti esterni

  • Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ai sensi dell’ art. 40 del Decr. 44/2001

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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visto l’art. 10 del T.U. 16/4/’94, n. 297;
Visti gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/’99, n. 275;
Visto l’art. 40 del D.I. n. 44 dell’1/2/2001;
EMANA
II “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni” ai sensi dell’art. 40 del Decr. 44/2001

Art. 1 Requisiti professionali
Per particolari attività ed insegnamenti previsti nel POF nonché per la realizzazione di programmi di ricerca e di sperimentazione per lo svolgimento dei quali si rende necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, il collegio docenti stabilisce i requisiti minimi in termini di titoli culturali e professionali, nonché l’eventuale esperienza maturata nel campo. I criteri fissati dal collegio docenti saranno pubblicizzati mediante affissione all’albo e pubblicati sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Art. 2 Pubblicazione degli avvisi di selezione
1. All’inizio dell’anno scolastico, sulla base del piano dell’offerta formativa (POF) e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel Programma Annuale, si individuano le attività ed i progetti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti estemi e se ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo della Scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti che s’intendono stipulare.
Per ciascun contratto deve essere specificato:
-  l’oggetto della prestazione;
-  la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
-  il corrispettivo proposto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Art.3 – Determinazione del compenso
1. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento sono  determinati dal Consiglio d’istituto, di norma, nella misura delle spettanze tabellari fissate nel CCNL/Scuola 2007, rispettivamente per il personale docente ed il personale ATA.
2. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all’ esperto estemo, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.
Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista estemo sia l’unico in possesso delle competenze richieste.
3. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all’Amministrazione.
4. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Art. 4 – Individuazione dei contraenti
1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
- curriculum complessivo del candidato;
- contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
-  pubblicazioni e altri titoli.
3. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
-  livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
-  congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione;
-  eventuali precedenti esperienze didattiche o referenze.
4. Il Dirigente scolastico, per le valutazioni inerenti alle professionalità necessarie alla realizzazione di progetti educativi e didattici, può nominare una apposita commissione composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

Art.5 – Stipula del contratto
1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.
2. Nel contratto devono essere specificati:
-  l’oggetto della prestazione;
-  i termini di inizio e conclusione della prestazione;
-  il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del  contributo  previdenziale  e  fiscale  limitatamente  alla  percentuale  a  carico dell’amministrazione;
-  le modalità di pagamento del corrispettivo;
-  le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di svolgere l’attività verifica del profìtto, se prevista, e l’obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
4. La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione estema è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale.
La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolastico e sono rinnovabili.
6. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
7. E’ istituito presso la segretaria della scuola un registro degli incarichi estemi in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e l’oggetto dell’incarico.

Art. 6 – Impedimenti alla stipula del contratto
1.1 contratti con i collaboratori estemi possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

-  che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
-  che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
-  di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità estema.

Art. 7 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è  richiesta  obbligatoriamente  la  preventiva  autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

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